Questione
Quando si vende un bene che precedentemente è stato donato è opportuno garantire l’acquirente contro il rischio di esser tenuto a restituirlo agli eredi legittimari (coniuge, figli e/o genitori) di colui che ha donato.
La causa del rischio di restituzione
Quando il donante muore, alcuni suoi eredi legittimari hanno diritto a ricevere una parte del suo patrimonio, che si calcola anche considerando quello che ha donato in vita (la donazione, infatti, è un’anticipazione della successione).
Se i beni del patrimonio ereditario non sono sufficienti, possono ridurre le donazioni, rendendole “inefficaci”, e conseguentemente chiedere la restituzione del bene anche contro eventuali successivi acquirenti.
I rimedi
Al fine di privare gli eredi legittimari della possibilità di ottenere la restituzione del bene, la prassi ha elaborato una serie di possibili rimedi che il notaio – incaricato della vendita da chi ha ricevuto la donazione a un terzo – opportunamente consiglia.
- Risoluzione della donazione per mutuo dissenso
Prima della vendita, le parti della precedente donazione possono eliminarne gli effetti attraverso un contratto di mutuo dissenso.
A seguito di questo contratto:
- la vendita avverrà tra colui che aveva donato – tornato proprietario del bene – e acquirente;
- conseguentemente, gli eredi di colui che aveva donato non potranno pretendere nulla, perché il bene risulta uscito dal patrimonio non per donazione, ma per compravendita.
Si noti che il mutuo dissenso viene tassato con le imposte fisse e, di conseguenza, è molto poco oneroso.
Questa soluzione però presenta due svantaggi:
- non è sempre possibile: per legge, il mutuo dissenso non produce alcun effetto su chi abbia acquistato diritti sul bene tra la donazione ed il dissenso. Di conseguenza, non è possibile se il bene è stato già venduto e, nel caso in cui sia stato ipotecato, l’ipoteca è salva.
- il corrispettivo della vendita spetta a chi aveva donato: qualora voglia attribuirlo a chi ha ricevuto la donazione, si tratterà di una liberalità che rileva in relazione alle vicende ereditarie, pur non producendo alcun effetto sulla vendita.
- Rinuncia all’azione di riduzione
Gli eredi legittimari di chi ha donato possono – per atto notarile – rinunciare all’azione di riduzione, precludendosi:
- la possibilità di rendere “inefficace” la donazione;
- la conseguente possibilità di chiedere all’acquirente la restituzione dell’immobile acquistato.
Questo rimedio presenta tre inconvenienti:
- non è percorribile prima della morte di chi ha donato: la legge, infatti, lo vieta;
- è eccessivo per gli eredi legittimari, che si vedono preclusa qualsiasi possibilità di tutelarsi in ambito successorio;
- c’è il rischio che non si considerino tutti i legittimari: nel caso in cui si scopra un figlio non noto al tempo della vendita, questi può ancora chiedere la restituzione del bene.
- Rinuncia all’azione di restituzione
Gli eredi legittimari, una volta resa inefficace la donazione con l’azione di riduzione, per avere il bene dal terzo devono promuovere una nuova azione, ossia l’azione di restituzione.
Questi possono, quindi, limitarsi – sempre per atto notarile – a rinunciare all’azione di restituzione:
- senza nessun problema dopo la morte di chi ha donato;
- secondo le ricostruzioni più recenti, anche prima della sua morte (anche se c’è chi sostiene che sia vietato come la rinuncia all’azione di riduzione).
Questo rimedio presenta, quindi, due inconvenienti:
- è dubbio se sia percorribile prima della morte di chi ha donato, in quanto potrebbe applicarsi lo stesso divieto della riduzione;
- c’è il rischio che non si considerino tutti i legittimari: nel caso in cui si scopra un figlio non noto al tempo della vendita, questi può ancora chiedere la restituzione del bene.
- Acquiescenza alla donazione
Gli eredi legittimari possono limitarsi a prestare acquiescenza alla donazione, accettando così espressamente ogni suo effetto giuridico.
L’acquiescenza comporta, conseguentemente, la preclusione ad attaccare in qualsiasi modo l’efficacia della donazione.
Questo rimedio presenta i soliti due inconvenienti:
- Non è percorribile prima della morte di chi ha donato, poiché sicuramente comporta una parziale rinuncia all’azione di riduzione;
- c’è il rischio che non si considerino tutti i legittimari: nel caso in cui si scopra un figlio non noto al tempo della vendita, questi può ancora chiedere la restituzione del bene.
- Fideiussione o polizza assicurativa
Poiché l’acquirente, se gli viene chiesto di restituire il bene, può evitarlo pagandone il valore all’erede legittimario, allora è possibile che questi si garantisca per questa evenienza.
Gli strumenti a sua disposizione sono due:
- Fideiussione: l’acquirente, dopo aver sborsato il valore, può rivalersi verso chi aveva ricevuto la donazione. La fideiussione permette che un terzo (di solito una banca) gli versi immediatamente il valore e poi si rivalga su chi aveva ricevuto la donazione.
- Polizza assicurativa: in questo caso l’evento assicurato è proprio il trasferimento di denaro all’erede legittimario, che – a fronte del versamento di un premio – viene integralmente rimborsato.
Questo rimedio presenta due inconvenienti:
- la fideiussione deve essere prestata necessariamente da un terzo, quale una banca, che deve quindi essere pagata. Non potrebbero:
- chi effettua la donazione: sarebbe inutile, poiché è già sul suo patrimonio che il terzo può rivalersi;
- chi ha ricevuto la donazione e ora vende il bene: sarebbe sostanzialmente in frode al divieto di rinuncia all’azione di riduzione.
- si tratta di soluzioni che comportano necessariamente il pagamento di un corrispettivo a chi presta fideiussione o polizza.
- Novazione causale
Si tratta di una soluzione nei fatti semplice, ma a livello giuridico molto complessa. Per comprenderla, anche se solo superficialmente, seguono le caratteristiche principali:
- è un contratto tra chi ha effettuato la donazione e chi l’ha ricevuta;
- trasforma la donazione in vendita, prevedendo la sostituzione della gratuità con un corrispettivo;
- determina quindi che alla vendita (prima donazione) non si applica più la disciplina della azione di riduzione e, di conseguenza, chi acquista non corre alcun rischio di restituire il bene.
Questo rimedio sembrerebbe, in teoria, il preferibile. Nella prassi, tuttavia, è il meno diffuso, poiché, essendo molto complicato a livello giuridico, viene ritenuto da alcuni una vera e propria frode alle norme che tutelano le donazioni.
Fonti
- Art. 555 c.c.: riduzione delle donazioni.
- Art. 556 c.c.: determinazione della porzione disponibile.
- Art. 557 secondo comma c.c.: rinuncia all’azione di riduzione.
- Art. 559 c.c.: modo di ridurre le donazioni.
- Art. 561 c.c.: restituzione degli immobili e liberazione dalle ipoteche.
- Art. 563 c.c.: azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
- Art. 1230 c.c.: novazione oggettiva e causale.
- Art. 1321 c.c.: nozione di contratto.
- Art. 1372 c.c.: efficacia del contratto.
- Art. 1458 c.c.: effetti della risoluzione.
- Art. 1882 e ss. c.c.: disciplina dell’assicurazione.
- Art. 1936 e ss. c.c.: disciplina della fideiussione.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2014, n. 20/E: imposta fissa per il mutuo dissenso.